Parere tratto da fonti ufficiali

Calcolo dell’importo a base di gara con eventuale opzione di cui all’art. 106, c. 1 lett. a)
QUESITO del 11/09/2018

Siamo a porre il seguente quesito. In primo luogo ci si chiede se l’espressione “importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto” abbia esattamente lo stesso significato di “importo a base d’asta”. L’art. 35 del Codice, al comma 4, prevede che “Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. In particolare ci si chiede se, posto l’obbligo di calcolare l’importo di un’eventuale opzione (di cui allla lett. a) del comma 1 dell’art. 106 del Codice) nel valore massimo dell’appalto (inserito nella documentazione di gara) , si possa invece porre a base d’asta un importo che NON tiene conto dell’eventuale opzione, in quanto solo eventuale e che potrebbe falsare in quale modo l’offerta che presenteranno i concorrenti sul portale MePA, vista soprattutto l’automaticità della valutazione delle offerte sul predetto portale di Consip.

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